Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano

Estratto della G.U.  Serie Generale n.202 del 30-08-2022 relativo al fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. In questo estratto sono riportati i soggetti beneficiari, le caratteristiche che devono rispettare e le spese ammissibili.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti
certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso
periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte
come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la
data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei
prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della
normativa vigente;
d) non sono in situazione di difficolta’, cosi’ come definita dal regolamento di esenzione;
e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, cosi’ come risultante dal documento unico di
regolarita’ contributiva (DURC);
f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»).
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda.
3. Le imprese attestano il possesso dei requisiti di cui al comma
1, nonche’ l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all’atto della domanda di
contributo, di DSAN resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita’ previste dal decreto direttoriale di cui all’art. 9, comma
2 del presente decreto.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attivita’ dell’impresa, nuovi
di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa;
i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
2. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalita’ che consentano la piena tracciabilita’ del pagamento.
3. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
4. Non sono in ogni caso ammesse le spese per:
a) l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito
dell’autonomia funzionale;
b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
c) mezzi targati;
d) beni usati o rigenerati;
e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
f) imposte e tasse;
g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
h) buoni pasto;
i) costi legali e notarili;
j) consulenze di qualsiasi genere;
k) spese non direttamente finalizzate all’attivita’ dell’impresa.
Art. 9
Erogazione dei contributi
1. Ai fini dell’erogazione dei contributi l’impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalita’ e nei termini previsti dal provvedimento di cui all’art. 8, comma 1 del presente decreto.
2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall’impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazionene delle spese.
3. L’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione dell’agevolazione:
a) copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali;
b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilita’ delle spese sostenute dall’impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto);
c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle
relative spese.
4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza
e regolarita’ della documentazione trasmessa, procede all’erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall’impresa
beneficiaria nella richiesta di erogazione.